Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nonché le seguenti definizioni:

          a) «sito di smaltimento»: area qualificata ed autorizzata nella quale è realizzato il centro di smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, consistente nell'insieme degli impianti, dei laboratori, dei servizi e delle apposite strutture idonee a segregare i radionuclidi dalla biosfera;

 

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          b) «smaltimento»: collocazione, in un'apposita struttura, di rifiuti radioattivi, condizionati secondo determinate specifiche tecniche, con l'intenzione di non recuperarli;

          c) «smaltimento nell'ambiente»: immissione pianificata dei rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e dai relativi decreti applicativi;

          d) «smantellamento di un impianto nucleare»: fase finale delle attività di disattivazione di un impianto nucleare, consistente nell'insieme delle operazioni volte al rilascio incondizionato del sito dal punto di vista radioprotezionistico, anche mediante la demolizione e la rimozione di strutture, sistemi e componenti;

          e) «deposito»: ogni installazione autorizzata di deposito per la quale sia stabilito un tempo massimo di permanenza e di custodia dei rifiuti radioattivi e che garantisca la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;

          f) «conferimento»: operazioni di consegna dei rifiuti radioattivi all'Agenzia nazionale di cui all'articolo 4, ai fini della loro collocazione nel sito di smaltimento o nel deposito;

          g) «rilascio incondizionato del sito»: la condizione per cui le strutture, i sistemi ed i componenti di un impianto contenenti radioattività sono stati rimossi e le parti eventualmente rimaste in sito non contengono radioattività al di sopra dei livelli autorizzati;

          h) «rifiuti radioattivi a media e bassa attività»: categoria di rifiuti radioattivi, anche costituiti da sorgenti sigillate, caratterizzati da una concentrazione di radioattività non superiore ad alcune centinaia di becquerel per grammo o che richiedono tempi fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di tale ordine;

          i) «rifiuti radioattivi ad alta attività»: i rifiuti radioattivi che non appartengono alla categoria definita alla lettera h).

 

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